Le fatture del gestore di luce e/o gas dopo la disdetta sono dovute ?

I gestori di luce e/o gas che continuano ad emettere fatture sono legittimati a farlo?

Le fatture emesse dopo la disdetta del contratto di fornitura non sono prova del credito.

Quest’ultimo deve essere dimostrato, infatti, in altro modo da parte del gestore di luce e/o gas.

Il rapporto tra il gestore e l’utente finale è un contratto di somministrazione dove il corrispettivo è pagato secondo le scadenze.

Tra il cliente e il venditore si inserisce, poi, il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e la lettura del contatore.

A fronte del pagamento della tariffa l’utente riceve un complesso di prestazioni.

Queste vanno dalla somministrazione del gas o dell’energia alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione.

Se l’utente che ha inviato nei tempi la disdetta contesta le successive fatture emesse, è il gestore che deve dimostrare il credito.

E’ necessario che venga provata la rispondenza della fornitura erogata con quella riportata in bolletta.

L’importo della bolletta deve essere commisurato all’effettivo consumo e non si deve basare su criteri presuntivi.

Il gestore di luce e/o gas deve provare i consumi riportati in fattura per la prova del credito.

Se il gestore di luce e/o gas non dimostra gli effettivi consumo riportati in bolletta, la fattura emessa non sarà esigibile. 

Per richiedere una consulenza in merito a tale problematica contatta l’Avv. CHIARA MASCITTI al numero: 333/6438044