In questo articolo si parla del mantenimento figli.

Il mantenimento dei figli è un obbligo che nasce per il solo fatto di averli generati. In particolare, esso sorge con il riconoscimento della prole da parte dei genitori e permane fino a che il figlio non diventa maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

L’obbligo al mantenimento dei figli, a prescindere dalla natura del rapporto sentimentale dei genitori, trova fondamento nella Costituzione (art. 30)  e nel Codice Civile (art. 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies). 

Nessuno dei genitori è esonerato da tale obbligo e ciò, anche in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

In particolare, l’art. 316 c.c. stabilisce che il mantenimento dei figli è proporzionale alle rispettive sostanze genitoriali e secondo le rispettive capacità lavorative o casalinghe.

Al fine di stabilire l’importo oggetto dell’assegno il Giudice valuta quindi molteplici fattori tra cui chi convive stabilmente con il/ minore/i, il reddito dei singoli genitori, il tenore di vita del minore in costanza di convivenza dei genitori etc.

L’assegno è statuito solitamente:

  • in sede di separazione (e divorzio) dei coniugi;
  • in sede di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio;

L’importo che è corrisposto dal genitore è inoltre:

  • impignorabile;
  • indisponibile;
  • non compensabile con altri rapporti di credito/debito;
  • irripetibile;  

Il mantenimento figli è corrisposto o al genitore collocatario del figlio minore oppure al genitore convivente del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente. E’ inoltre possibile scegliere come opzione il mantenimento diretto dei figli quando viene disposto il collocamento alternato, settimanale o mensile,  nei periodi di rispettiva permanenza. 

In altre parole, ciascun genitore mantiene il figlio senza necessità di erogare all’altro un assegno periodico.

Fanno eccezione alle regole sopra indicate le spese straordinarie che gravano su entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.

A tal riguardo, il Tribunale di Brescia ha predisposto un protocollo che i genitori devono seguire per la suddivisione corretta delle suddette spese straordinarie.  

Si allega pertanto per ogni utilità il link da cui si può scaricare il protocollo menzionato: https://www.ordineavvocatibrescia.it/uploads/2020-6-4/convenzione_spese_straordinarie_materia_familiare_201-335-74.pdf .

Infine, l’obbligo al versamento del mantenimento è sempre oggetto di possibile modifica.

La richiesta può essere presentata  sia dal genitore a cui il minore è affidato, sia da dal genitore che viene onerato dal versamento.  

Contatta l’Avv. CHIARA MASCITTI al numero 333/6438044 per avere maggiori informazioni su tale argomento.